Pensionistica


Il riconoscimento della cecità civile delle persone con disabilità sensoriale segue un preciso iter. In base a quanto viene specificato dalla legge 138/2001, si può conseguire il riconoscimento di una specifica invalidità sia sulla base dell’acuità visiva che del campo visivo.

La cecità civile viene riconosciuta da una Commissione operante presso ogni A.S.L. composta da un medico legale (Presidente di commissione) e da due medici, di cui uno specialista in Medicina del Lavoro. Dal 1° gennaio 2010 la commissione è integrata da un medico dell'I.N.P.S. ed è possibile inviare la domanda di cecità anche attraverso un procedimento informatizzato.

Legge 138/2001

Sono definiti ciechi totali (Art. 2):

  • coloro che hanno una assenza totale della vista in entrambi gli occhio
  • coloro che percepiscono solo ombre e/o luci in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore
  • coloro che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 3%

Sono definiti ciechi parziali (Art. 3):

  • coloro che hanno un residuo visivo non superiore 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
  • coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%

Sono definiti ciechi (Art. 4):

  • coloro che non hanno alcun residuo visivo o comunque non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione;
  • coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30%

Benefici economici

Ciechi totali

  • indennità di accompagnamento mensile (12 mesi) di € 880,70 indipendentemente dal reddito proprio e del nucleo familiare;
  • pensione mensile (13 mensilità) di € 302,53 qualora non si superi un reddito personale annuale lordo di € 16.532,10.

Ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo

  • indennità speciale mensile (12 mesi) di € 203,15 indipendentemente dal reddito proprio e del nucleo familiare;
  • pensione mensile (13 mesi) di € 279,75 qualora non si superi un reddito personale lordo di € 16.532,10

Domanda di riconoscimento della cecità civile

Certificato del medico telematico

Il richiedente deve recarsi dal medico certificatore (medico oculista ma anche presso il proprio medico di famiglia previa presentazione di un foglio certificato dal medico oculista), accreditato presso il sistema attraverso un codice PIN utile all’identificazione informatica, che compila un modulo sul quale vanno specificati i dati personali e la patologia invalidante. Il medico invia il certificato telematicamente ed il sistema genera un codice univoco che viene consegnato all’interessato.
Il medico deve stampare e consegnare il certificato firmato in originale che il richiedente deve presentare all’U.I.C.I., per la presentazione della domanda amministrativa, ed esibire al momento della visita.
Il certificato ha validità 30 giorni: entro tale term9ine lo stesso deve essere consegnato all’U.I.C.I. per l’avvio della domanda amministrativa. Se la domanda non viene presentata in tempo il certificato scade e bisogna richiederne uno nuovo al medico certificatore.

Presentazione domanda all'I.N.P.S.

La domanda di accertamento di cecità può essere inviata soltanto telematicamente e può essere fatta in maniera autonoma attraverso un codice PIN (da richiedere al sito dell’INPS - sezione Servizi on line) oppure attraverso la Sezione Provinciale di Pavia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Collegandosi al sito dell’I.N.P.S. si possono verificare le fasi di avanzamento della pratica.

Ricevuta e convocazione a visita

Una volta che la domanda viene inoltrata il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda .Attraverso la procedura informatica è possibile scegliere la data per l’accertamento presso la Commissione A.S.L. da effettuarsi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Viene quindi comunicato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento l’invito a visita.

La visita

La visita avviene presso la Commissione dell’A.S.L. In caso di assenza non giustificata da un valido motivo la domanda viene rigettata ed è necessario ripercorrere l’iter dall’inizio.

L'invio del verbale

L’I.N.P.S. provvede ad inviare direttamente all’interessato il verbale definitivo. Vengono inviate due versioni: una contenente i dati sensibili ed una il solo giudizio finale. Se il soggetto ha diritto a provvidenze economiche viene richiesto di inserire online ulteriori informazioni – modello AP70 relativo alle coordinate bancarie, reddito personale, ecc. Anche in questo caso bisogna rivolgersi alla Sezione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che provvederà alla compilazione al successivo inoltro del suddetto modello.

Il ricorso

Il richiedente, qualora la Commissione medica non fissi la visita di accertamento entro tre mesi dalla presentazione della domanda, può presentare una diffida all’Assessorato regionale competente che provvede a fissare una visita entro 270 giorni dalla data di presentazione della domanda. Se questo non si verifica si può ricorrere al giudice ordinario.
Se la Commissione esprime parere negativo alla domanda di invalidità, il richiedente può presentare ricorso davanti al Giudice Ordinario con l’assistenza di un legale entro sei mesi dalla notifica del verbale.

Aggravamento

La richiesta di aggravamento del proprio stato prevede lo stesso iter della prima richiesta di invalidità.

Agevolazioni fiscali

I soggetti di cui agli art. 2, 3 e 4 della legge 138/2001 hanno diritto ad altre agevolazioni di carattere economico di seguito elencate:

  • esenzione dal pagamento del ticket sanitario su farmaci, esami e ricoveri. Da precisare che per i soggetti minorati della vista che non rientrano nella succitata classificazione alcune esenzioni esistono, ma sono definite in rapporto alla patologia specifica;
  • beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di effettivo servizio svolto;
  • esenzione delle tasse postali per la spedizione di documenti scritti in Braille, registrati su audio-cassette e su supporto informatico;
  • riduzione dell'aliquota I.V.A. al 4% per l'acquisto di automobili;
  • riduzione dell'aliquota I.V.A. al 4% per l'acquisto di ausili protesici;
  • riduzione dell'aliquota I.V.A. al 4% per l'acquisto di strumenti tecnici ed informatici specifici;
  • riduzione dell'aliquota I.V.A. al 4% per lavori finalizzati al superamento delle barriere architettoniche;
  • possibilità di accedere a contributi per la eliminazione di barriere architettoniche all'interno della propria abitazione messi a disposizione da parte della Regione Lombardia;
  • riduzione delle tasse automobilistiche, dell'imposta erariale, di trascrizione e dall'imposta di registro;
  • deducibilità dal reddito ai fini I.R.P.E.F. delle spese mediche di assistenza specifica necessaria nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione;
  • possibilità di detrazione del 19% del valore dell'autovettura fino a un massimo di € 18.075,99. Detta detrazione può essere effettuata in unica soluzione o in quattro anni;
  • detrazione del 19% del valore di sussidi tecnici ed informatici;
  • detrazione dall'I.R.P.E.F. di € 516,46 per la spesa sostenuta per il mantenimento di cani guida;
  • contributo per la fornitura di strumenti tecnologicamente evoluti (computers, scanner, ecc.);
  • esenzione dal pagamento del canone mensile relativo ai telefonini cellulari (in caso di abbonamento).