Il riconoscimento della cecità civile delle persone con disabilità sensoriale segue un preciso iter. In base a quanto viene specificato dalla legge 138/2001, si può conseguire il riconoscimento di una specifica invalidità sia sulla base dell’acuità visiva che del campo visivo.
La cecità civile viene riconosciuta da una Commissione operante presso ogni A.S.L. composta da un medico legale (Presidente di commissione) e da due medici, di cui uno specialista in Medicina del Lavoro. Dal 1° gennaio 2010 la commissione è integrata da un medico dell'I.N.P.S. ed è possibile inviare la domanda di cecità anche attraverso un procedimento informatizzato.
Legge 138/2001
Sono definiti ciechi totali (Art. 2):
Sono definiti ciechi parziali (Art. 3):
Sono definiti ciechi (Art. 4):
Benefici economici
Ciechi totali
Ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo
Domanda di riconoscimento della cecità civile
Certificato del medico telematico
Il richiedente deve recarsi dal medico certificatore (medico oculista ma anche presso il proprio medico di famiglia previa presentazione di un foglio certificato dal medico oculista), accreditato presso il sistema attraverso un codice PIN utile all’identificazione informatica, che compila un modulo sul quale vanno specificati i dati personali e la patologia invalidante. Il medico invia il certificato telematicamente ed il sistema genera un codice univoco che viene consegnato all’interessato.
Il medico deve stampare e consegnare il certificato firmato in originale che il richiedente deve presentare all’U.I.C.I., per la presentazione della domanda amministrativa, ed esibire al momento della visita.
Il certificato ha validità 30 giorni: entro tale term9ine lo stesso deve essere consegnato all’U.I.C.I. per l’avvio della domanda amministrativa. Se la domanda non viene presentata in tempo il certificato scade e bisogna richiederne uno nuovo al medico certificatore.
Presentazione domanda all'I.N.P.S.
La domanda di accertamento di cecità può essere inviata soltanto telematicamente e può essere fatta in maniera autonoma attraverso un codice PIN (da richiedere al sito dell’INPS - sezione Servizi on line) oppure attraverso la Sezione Provinciale di Pavia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Collegandosi al sito dell’I.N.P.S. si possono verificare le fasi di avanzamento della pratica.
Ricevuta e convocazione a visita
Una volta che la domanda viene inoltrata il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda .Attraverso la procedura informatica è possibile scegliere la data per l’accertamento presso la Commissione A.S.L. da effettuarsi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Viene quindi comunicato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento l’invito a visita.
La visita
La visita avviene presso la Commissione dell’A.S.L. In caso di assenza non giustificata da un valido motivo la domanda viene rigettata ed è necessario ripercorrere l’iter dall’inizio.
L'invio del verbale
L’I.N.P.S. provvede ad inviare direttamente all’interessato il verbale definitivo. Vengono inviate due versioni: una contenente i dati sensibili ed una il solo giudizio finale. Se il soggetto ha diritto a provvidenze economiche viene richiesto di inserire online ulteriori informazioni – modello AP70 relativo alle coordinate bancarie, reddito personale, ecc. Anche in questo caso bisogna rivolgersi alla Sezione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che provvederà alla compilazione al successivo inoltro del suddetto modello.
Il ricorso
Il richiedente, qualora la Commissione medica non fissi la visita di accertamento entro tre mesi dalla presentazione della domanda, può presentare una diffida all’Assessorato regionale competente che provvede a fissare una visita entro 270 giorni dalla data di presentazione della domanda. Se questo non si verifica si può ricorrere al giudice ordinario.
Se la Commissione esprime parere negativo alla domanda di invalidità, il richiedente può presentare ricorso davanti al Giudice Ordinario con l’assistenza di un legale entro sei mesi dalla notifica del verbale.
Aggravamento
La richiesta di aggravamento del proprio stato prevede lo stesso iter della prima richiesta di invalidità.
Agevolazioni fiscali
I soggetti di cui agli art. 2, 3 e 4 della legge 138/2001 hanno diritto ad altre agevolazioni di carattere economico di seguito elencate: